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NIENTE CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE SE IL DATORE OMETTE L’ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

29 Set 2021

Deve essere escluso il concorso di colpa del lavoratore vittima di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia:
• omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza,
• abbia egli stesso impartito un ordine dall’esecuzione del quale sia derivato l’infortunio,
• o non abbia fornito al lavoratore infortunato un’adeguata formazione e informazione sui rischi lavorativi.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 25597 del 21 settembre 2021, con la quale ha chiarito che qualora ricorra una delle suddette ipotesi l’eventuale condotta imprudente del lavoratore sia da considerarsi giuridicamente irrilevante.

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