L’Agenzia delle Entrate chiede ai commercianti, dotati di registratore telematico dei corrispettivi, una comunicazione dell’interruzione dell’attività, se la detta sospensione supera 12 giorni o è a tempo indeterminato. Tale adempimento è indicato all’interno delle specifiche tecniche che hanno accompagnato il provvedimento direttoriale sulla lotteria istantanea dello scorso 18 gennaio (n. 15943) che ha approvato la nuova versione (versione n. 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici, introducendo, oltre alle novità in materia di “Lotteria istantanea”, una nuova funzionalità dei Rt nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. É stato previsto, infatti, che nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (e si indicano, come esempi, le ferie lunghe, la chiusura stagionale, l’inutilizzo temporaneo e altro) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico preveda la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività; una volta attivato, il registratore telematico ritorna in servizio alla prima trasmissione utile. Sembra di capire che, nel caso in cui il periodo di chiusura o di interruzione risulti inferiore ai citati 12 giorni, l’Agenzia delle entrate non richieda alcunché e, di conseguenza, non ottenga alcuna informazione e, pertanto, non rilevi alcuna anomalia. Al contrario, se il periodo di chiusura o di interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia delle Entrate procede con l’invio di una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all’esercente per chiedere chiarimenti in merito, obbligando il contribuente a comunicargli il motivo della mancata trasmissione per chiusura o interruzione (ferie, chiusura stagionale malattia e quant’altro); periodo inevitabilmente coincidente con un flusso azzerato di dati che il registratore di cassa, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla medesima agenzia. Le citate specifiche tecniche non impongono nessun obbligo preventivo all’esercente di comunicare la chiusura se di durata superiore a 12 giorni e, certamente, non potrebbe farlo in relazione all’assenza di una disposizione di legge e di un regime di natura sanzionatoria ma la detta comunicazione potrebbe rivelarsi quantomeno opportuna al fine di evitare i potenziali chiarimenti da parte dell’Agenzia. Posto che tale adempimento riguarda, senza alcun dubbio, la parte software e, di conseguenza, deve essere quest’ultimo che con una apposita funzione dovrebbe trasmettere la comunicazione o, quantomeno, una segnalazione di sospensione delle attività, risulta opportuno evidenziare, però, che la comunicazione preventiva in commento può essere effettuata dall’esercente attraverso il sito web dell’Agenzia delle entrate ponendo il registratore telematico “Fuori servizio” con utilizzo del codice 608 (Magazzino/periodo di inattività”); la detta modalità è, infatti, indicata nelle specifiche tecniche. Di fatto, con la versione più recente delle specifiche tecniche, si è introdotta una codificazione del periodo di inattività dell’esercente. L’esercente, in alternativa, può utilizzare una specifica funzionalità del registratore telematico al fine di mettere “Fuori servizio – codice 608 lo stesso; la detta operazione, però, risulta obbligatoriamente prevista per i registratori telematici approvati dal 30 giugno 2023 (1.2 del provvedimento in commento n. 15943/2023).
Per i modelli che sono stati approvati prima del 30 giugno scorso, invece, esiste la possibilità di richiedere, in assenza della procedura, un aggiornamento del software, con conseguente adeguamento del registratore telematico alle nuove specifiche tecniche (versione 11) in modo tale che il registratore proceda in modo automatico alla segnalazione del proprio stato di “Fuori servizio”.