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NO A TOSAP E COSAP FINO AL 31 OTTOBRE PER BAR, GELATERIE ESERCIZI PUBBLICI

26 Mag 2020

L’art.181 del Decreto Rilancio rubricato “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” prevede che le imprese (ex art 5 della Legge 287/91), titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico siano esonerate da TOSAP e COSAP dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

Questa è tra le misure di sostegno alle liquidità degli operatori economici che operano a contatto con il pubblico ed anche di quelli del settore turistico in ragione del fatto che siano stati tra i più colpiti dal lock down da Covid-19.

Il comma 2 dello stesso articolo del Decreto Rilancio prevede che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.

Il comma 3 introduce, fino al 31 ottobre e ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti Covid, per questi esercenti, la possibilità, SENZA autorizzazione preventiva, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze:

  • strutture amovibili,
  • elementi di arredo,
  • attrezzature,
  • pedane,
  • tavolini,
  • sedute,
  • Ombrelloni,

purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).

Ricordiamo nello specifico cosa sono la TOSAP e il COSAP.

La TOSAP o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi. (Il suo presupposto impositivo è disciplinato dall’art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

Il COSAP è un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.

L’art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l’abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province, di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999.

Va evidenziato che mentre la TOSAP è un’entrata tributaria, il canone rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale. Inoltre, mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, (essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.Lgs. 507/1993) il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) è disciplinato da regolamento comunale con il quale l’ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

Secondo l’art. 63 del D.Lgs. n.   446/97 la TOSAP e il COSAP sono alternative ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.

Attenzione va prestata al fatto che la Legge Finanziaria e di Bilancio 2020 ha previsto una novità in merito a questi due emolumenti accorpando, con l’art 1 commi 837/847, la TOSAP e il COSAP nel Canone Unico per il Commercio su aree Pubbliche, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

 

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