L’art. 148, TUIR, dispone un’esenzione di imposta in favore delle associazioni sportive dilettantistiche che dipende da un elemento formale (la veste giuridica assunta), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro. L’onere probatorio deve essere soddisfatto attraverso le clausole relative al rapporto di tipo associativo presenti all’interno dello statuto dell’associazione, e non solo tramite la semplice affiliazione della associazione stessa al Coni.
Tali principi sono stati espressi dalla Corte di Cassazione, Ordinanza 9 giugno 2020, n. 10980, avente ad oggetto la gestione di un bar-ristoro da parte di un’associazione sportiva dilettantistica in uno stadio comunale.
I giudici hanno inoltre osservato che detta attività può essere qualificata come “non commerciale” ai fini dichiarativi solo qualora la medesima sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati.