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NOVITÀ SU CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO.

Riceviamo e trasmettiamo dall’Inps

 

09 Giu 2020

Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal DL 18/20 (L.27/20) per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid19.

Di seguito una sintesi di alcuni delle principali novità che saranno ulteriormente dettagliate con specifiche circolari dell’Istituto in corso di adozione.

Riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal DL 18/20 è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Altra rilevante innovazione è quella inerente ai termini di trasmissione delle domande.

Il decreto legge n. 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Riguardo alla novella legislativa che prevede la possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, che ne subordina la concessione all’adozione di uno o più decreti interministeriali, si fa rinvio a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.

Ulteriori principali novità sono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Una ulteriore novità di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

 

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