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NOVITÀ SUI CONTRATTI A TERMINE 2023 DALLA CONVERSIONE DEL DL LAVORO

28 Giu 2023

I contratti a termine potranno essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi “libere”.
Il decreto Lavoro approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta lo scorso 4 maggio 2023 come dl 48-2023, pur mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87/2018 amplia l’utilizzo di questo strumento dando maggiore libertà per le causali da apporre oltre i 12 mesi di durata.
Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48/2023, attualmente in corso di conversione in legge, nella quale si specificano ulteriori aperture in particolare per il contratto in somministrazione.

Normativa contratti a termine Decreto Dignità
il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che:
• al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima 12, senza bisogno di apporre una causale
• si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l’altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali (definite in dettaglio dall’articolo di legge):
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Quest’ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73/2021, stabilizzando una norma temporanea legata all’emergenza Covid.
Si ricorda che la durata massima di 24 mesi poteva essere raggiunta attraverso un massimo di 4 rinnovi o proroghe.

Novità Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine
Con la nuova formulazione prevista dal DL 48 si registrava un forte ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che:
“Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
• per esigenze previste dai contratti collettivi;
• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
• per sostituire altri lavoratori.”
Nulla cambia per i contratti fino a 12 mesi.
AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO Nel testo del DDL di conversione approvato in Senato la scorsa settimana sono presenti alcune specificazioni:
1. la possibilità di superare i 12 mesi con le stesse nuove più ampie causali vale anche per i rinnovi non solo per le proroghe. Il testo finale dovrà chiarire però in caso di rinnovi che si instaurano tra lo stesso datore e lavoratore a molti mesi di distanza quale sia la modalità di calcolo cronologico dei 12 mesi.
2. La legge di conversione prevede ai fini del computo dei 12 mesi di durata massima, che si possano considerare solo i contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023(5 maggio 2023). La regola vale anche per la somministrazione di lavoro.
3. Si stabilisce inoltre che nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato fissato al 20% del personale aziendale, non vanno conteggiati:
o gli apprendisti
o i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o in situazione di svantaggio ( come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.

Contratti a termine, le causali di alcuni CCNL
La novità affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire entro il 2023 specifiche causali utili alla flessibilità.
In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a “esigenze di impresa” (formula abbastanza vaga, che potrebbe portare nuovamente a numerosi contenziosi)
I CCNL che sono intervenuti specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, ad esempio:
• il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale le causali possibili sono:
o punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
o incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
o esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
• Il Ccnl cartai e cartotecnici prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
o l’ incremento dei volumi produttivi,
o incremento dell’attività economica dell’impresa,
o partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
o investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi,
o realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
• Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.

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