La scorsa settimana l’Ispettorato del lavoro è intervenuto con una nota per riepilogare le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori, sia per i datori di lavoro che per gli ispettori da adottare nelle giornate colpite da picchi termici particolarmente alti.
La nota ne richiama alcune di precedenti e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.
Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti
Sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, l’ispettorato richiama i documenti INAIL: Agenti Fisici e sullo stress termico in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione e controllo della temperatura e dello stress termico.
In particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI.
Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022 si può fare riferimento al sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali.
Oltre agli strumenti informativi Worklimate comprende anche strumenti operativi, come:
il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con 2 modalità:
1. le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all’ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00,
2. la previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i 5 giorni successivi i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.
Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall’INAIL, invece, sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.
Gestione del rischio calore e sanzioni per inadempienze
L’ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in particolare nei settori più esposti, ovvero:
• edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
• comparto estrattivo,
• settore agricolo e della manutenzione del verde,
• comparto marittimo e balneare,
• orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00).
Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve tenere conto anche del
• tipo di mansione,
• del luogo di lavoro e della dimensione aziendale e
• delle specifiche caratteristiche del lavoratore, in primis l’età.
Il personale ispettivo è tenuto quindi a verificare che il DVR contenga misure di prevenzione e protezione; in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall’articolo 181, comma 1, del D.Lgs 81/2008, l’articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l’adozione di tutte le misure necessarie evitare/ridurre il rischio.
Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all’articolo 19 che, si ricorda, prevede sanzioni amministrative fino a 3mila euro e l’arresto fino a 3 mesi.
Cassa integrazione per rischio caldo
Infine la nota della scorsa settimana ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all’INPS le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse; tra di esse rientra anche il caldo estremo.
Come ricordato nel messaggio INPS 2999/2022 la CIGO per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»