L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha dettato le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.
Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:
• stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre,
• nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.
1) Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».
A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
• il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
• l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.
A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.
Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.
Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:
1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
2) Versamenti minimi IVA da 100 euro
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 9 del decreto Adempimenti semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.
Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:
• alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
• alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).
I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta che deve essere versato.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2024 sono state modificate le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.