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NUOVE SANZIONI LAVORO IRREGOLARE SUI RAPPORTI INIZIATI DAL 2 MARZO 2024

09 Lug 2024

Dallo scorso 2 marzo 2024, sia l’utilizzatore sia il somministratore nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sono puniti con arresto fino a 1 mese o un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. In fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell’aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l’aumento del 20% per le violazioni previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti quindi la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.
Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall’art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l’irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).
Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l’importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.

Una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dello scorso 18 giugno tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori spiegando che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 vede la parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:
– da un lato la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
– dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
Pertanto, in presenza di una recidiva “semplice”, le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva “specifica” (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).

Aggravanti per Minori:
Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l’aumento del 20% per le sanzioni previste dall’art. 18 del Dlgs 276/2003).

Lo scorso 26 giugno 2024 attraverso una nuova nota l’ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità di applicazione delle nuove sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.
Si precisa che l’impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti.
Questo significa che l’infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro..
L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l’orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l’illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.
Questo comporta l’applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.

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