Con circolare della scorsa settimana l’Inps ha fornito le istruzioni operative sulle recenti modifiche al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ecco una sintesi dei contenuti principali.
1) Sanzioni civili per omissione contributiva
L’omissione contributiva si verifica quando, entro i termini previsti, non viene effettuato il pagamento dei contributi. La nuova normativa, nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale, consente una riduzione delle sanzioni civili. Se il pagamento avviene spontaneamente prima della richiesta da parte degli enti impositori la sanzione sarà ridotta, eliminando l’aggravio del 5,5% sul tasso ufficiale di riferimento.
In merito alla definizione di “unica soluzione” viene specificato che possono essere effettuati più versamenti purché avvengano entro 120 giorni e coprano l’intero ammontare dovuto. È utile sottolineare anche che la circolare ribadisce l’esclusione della possibilità di rateazione per accedere all’agevolazione.
2) Sanzioni civili per evasione contributiva
Per l’evasione contributiva (Art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000) che si verifica in presenza di omissioni dolose nelle dichiarazioni obbligatorie, la nuova disciplina prevede una sanzione del 30% dell’importo dovuto in caso di mancato pagamento e una riduzione delle sanzioni se il pagamento viene regolarizzato entro 30 o 90 giorni dalla denuncia spontanea.
Inoltre, per incentivare la regolarizzazione, è previsto che, in caso di pagamento in unica soluzione entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%.
3) Sanzioni civili post accertamenti e incertezze giuridica
In caso di accertamenti d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni. Anche qui è possibile usufruire di una rateazione, con la condizione che la prima rata venga pagata entro i termini stabiliti.
Le sanzioni civili sono calcolate in ragione d’anno dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono applicate sia per omissioni che per evasioni contributive. In caso di rateizzazione, la mancata o insufficiente regolarizzazione comporta il ricalcolo delle sanzioni secondo la misura ordinaria.
In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi a causa di incertezze giurisprudenziali o amministrative, la circolare prevede che le sanzioni siano ridotte agli interessi legali previsti dall’articolo 1284 del codice civile, purché il pagamento venga effettuato nei termini prefissati.
4) Omissioni contributive comunicazione agli utenti e aggiornamenti delle procedure
In merito alla compliance, cioè la regolarizzazione spontanea delle violazioni, il decreto-legge n.19/2024 prevede che l’INPS promuova nuove forme di comunicazione con i contribuenti per rendere note le possibili agevolazioni come la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione entro i termini previsti, con una sanzione agevolata pari al tasso ufficiale di riferimento (omissioni) o maggiorato di 5,5 punti (evasioni).
Per adeguare il sistema ai nuovi regimi sanzionatori introdotti dalle norme sono previsti aggiornamenti delle procedure informatiche.
5) Omissioni contributive: novità sugli accertamenti
Resta ferma l’attività di accertamento d’ufficio (decreto-legge n. 19/2024) sui contributi dovuti che può avvenire utilizzando anche dati di altre amministrazioni pubbliche. In risposta agli inviti dell’ente i contribuenti hanno l’obbligo di fornire chiarimenti e documentazione.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dall’accertamento, si applica un regime sanzionatorio agevolato.