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NUOVI LUOGHI DOVE SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE VOUCHER PRESTAZIONI OCCASIONALI

11 Lug 2023

La legge di conversione del DL Lavoro 48 2023, n. 85 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio prevede un grande ritorno. I voucher per le prestazioni occasionali (Libretto famiglia) saranno nuovamente acquistabili oltre che negli uffici postali anche dai rivenditori di articoli di monopolio (Tabaccai) dove i lavoratori potranno anche ottenere il pagamento.

Voucher prestazioni occasionali per terme, fiere e congressi
Si innalza la soglia prevista per l’utilizzo di prestazioni occasionali (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) tramite i voucher telematici INPS, da 10.000 a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori
• dei congressi,
• delle fiere,
• degli eventi,
• degli stabilimenti termali e
• dei parchi divertimento .
Inoltre, la misura non è applicabile a tutte le aziende ma solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per gli altri settori restano fermi i valori soglia, come modificati dall’Ultima legge di bilancio:
• numero massimo di dipendenti: 10
• valore complessivo delle prestazioni annue per un utilizzatore.
Inoltre, ciascun utilizzatore potrà acquistare
• sulla piattaforma informatica INPS oppure
• presso gli uffici postali e
• presso le rivendite di generi di monopolio,
il libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”.
Allo stesso modo i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, “decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile a fronte della presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.”
Si attendono in merito ovviamente le indicazioni INPS in particolare sull’implementazione delle procedure presso uffici postali e rivenditori.

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO AUTOTRAZIONE 2° TRIMESTRE 2023: ISTANZE FINO AL 31 LUGLIO
L’agenzia delle Dogane ha comunicato che fino al 31 luglio 2023 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023).

Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Modalità di fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
• mediante compensazione,
• o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC e IBAN.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

PNRR, 30 MLD DI LAVORI EXTRA
Il piano nazionale complementare, fino ad ora rimasto in ombra a causa dei ritardi del Pnrr e degli altri investimenti in ambito di programmi europei collegati, prevede, in aggiunta ai 191,5 del Pnrr, altri 30 miliardi da spendere. La scadenza è prevista entro metà 2026, ma ora c’è il tentativo di accelerare anche su questo fronte. Si tratta infatti di un piano non sottoposto a blocchi da parte dell’Ue in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, ma, allo stesso tempo, un rapido e corretto impiego di questi soldi costituisce a sua volta un traguardo per Pnrr.

AL VIA LA FLAT TAX INCREMENTALE
La pubblicazione definitiva della circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate ha portato diverse novità. A meno che non escano dal regime agevolato in corso d’anno per il superamento della soglia di ricavi e compensi per coloro che nel 2023 siano ancora inquadrati come forfettari, infatti, non ci sarà possibilità di accedere alla flat tax. Tra le novità, poi, la possibilità di applicare la tassa piatta anche alle imprese familiari, prendendo come base ai fini della verifica dell’incremento reddituale, quello complessivo dell’impresa, pur poi beneficiandone solo la quota di reddito attribuita all’investitore. In ultimo, la possibilità di calcolare l’incremento reddituale anche solo rispetto a uno dei periodi del triennio 2020-2022, rendendo vana invece l’imposta sostitutiva al 15% se l’attività sia cominciata oltre l’inizio di gennaio 2022.

CASSA INTEGRAZIONE DECRETO LAVORO: LE ISTRUZIONI
La scorsa settimana l’INPS ha comunicato le istruzioni riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023).
Attraverso il nuovo trattamento di cassa integrazione alle aziende in particolare difficoltà, anche in liquidazione, e che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata per motivi non imputabili ai datori di lavoro potrà essere accordato un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS.
Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all’interno dell’arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale.
L’istituto precisa che il trattamento potrà essere concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva.
L’istituto dovrà monitorare i flussi di spesa e in caso di esaurimento anche in via prospettica, dei fondi, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

Procedura per la domanda e pagamento CIGD Decreto Lavoro
All’interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito, nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall’INPS ai lavoratori. La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per l’erogazione dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
In caso di inadempienza gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.

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