Facendo seguito all’aumento al 2,50% del tasso ufficiale fissato dalla Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con la Circolare n. 47 del 19 dicembre 2022 anche INAIL ha adeguato i propri tassi di interesse.
In particolare, a decorrere dal 21 dicembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:
– 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 8,00% misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che per quanto riguarda le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con delibera del 17 gennaio 2002, n.13, tenuto conto che dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022 il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) è superiore alla misura del tasso degli interessi legali, per il periodo 21-31 dicembre 2022 ai fini della riduzione della sanzione civile:
– in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,50%;
– in caso di evasione si applica il tasso del 4,50%.
A partire dal 1° gennaio 2023:
– per mancato o ritardato pagamento si applicherà il tasso del 5% mentre
– in caso di evasione si applicherà il tasso del 7%.