Il DL n 39/2024, approvato da Camera e Senato e, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro oggi, contiene una norma interpretativa dell’istituto del Contraddittorio introdotto con la Riforma Fiscale.
In particolare il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha introdotto l’art 6 bis dello Statuto del contribuente che disciplina il principio del contraddittorio.
Esso stabilisce che, salvo alcuni atti esclusi (comma 2 dello stesso articolo), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo.
Ai sensi del comma 2, appunto, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per:
• gli atti automatizzati,
• sostanzialmente automatizzati,
• di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
• nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L’atto non è adottato prima della scadenza del termine.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Infine, si stabilisce che l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
Vediamo la norma che si introduce col DL 39/2024 convertito in legge.
1) Nuovo Contradditorio: esclusi gli atti precedenti al 30.04 2024
L’articolo 7, commi 1-3, come modificato durante l’esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.
Il comma 1 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data.
A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
In base al comma 3, come modificato durante l’esame al Senato, qualora l’Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano abbia, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).