È atteso a breve il decreto MEF che tramuterà ciò che sino ad ora era stato lo spauracchio dei soli contribuenti che hanno approcciato le istanze finalizzate al riconoscimento dei contributi a fondo perduto a partire da quello “Attività Stagionali”, in un obbligo per tutti. Ci riferiamo alla necessità di rilasciare una autocertificazione relativa a tutti gli “aiuti covid” dei quali si è usufruito, tramite compilazione di un’apposita comunicazione che, con ogni probabilità, si presenterà in maniera molto simile ai quadri A e B (quest’ultimo solo in caso di impresa unica) delle istanze sopra citate.
Non si tratta, in effetti, di una sorpresa, bensì della concretizzazione di un passaggio dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Tale articolo, oltre a disporre in materia di contributo a fondo perduto, ha riassunto l’insieme delle normative UE nell’ambito delle quali i vari aiuti sono stati concessi dagli Stati, imponendo di fare il punto, in modo tale da verificare se le soglie e le diverse condizioni sono state rispettate e, laddove le soglie siano state superate, procedere al recupero dell’eccedenza.
L’argomento è estremamente complesso, ma cercando di dare in poche righe l’idea di che si tratta, è prima di tutto necessario ricordare che il cd. “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”) ha previsto due distinte sezioni, la 3.1 (Aiuti di importo limitato) e la 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).
La prima sezione prevede requisiti di accesso meno stringenti e, specularmente, soglie di aiuto inferiori. La seconda sezione, la 3.12, prevede requisiti decisamente più complessi, e di contro, soglie di aiuto ben superiori.
Oltre a doversi districare nelle due diverse sezioni, a complicare il tutto è intervenuto nel tempo un innalzamento delle soglie di aiuti usufruibili; molteplici aiuti possono essere stati goduti nell’ambito della sezione 3.1, ma anche della 3.12, di conseguenza, se il “plafond di aiuti” previsto dalla sezione 3.1 era già stato interamente usufruito, è possibile che un determinato aiuto sia stato comunque legittimamente fruito in quanto rientrante nella sezione 3.12, sempre che si rispettassero le condizioni di accesso a quest’ultima.
La naturale conclusione di tutte queste sfaccettature, modifiche e condizioni, è che adesso bisogna fare ordine, effettuando un monitoraggio ed un controllo degli aiuti riconosciuti; queste operazioni saranno effettuate richiedendo a tutti i beneficiari degli aiuti Covid di rilasciare una autocertificazione che riassuma tutti gli aiuti fruiti interessati da questi limiti e condizioni, al fine, come si è detto, di verificare che non si siano superati i limiti imposti dal quadro europeo.
Quanto sopra, indistintamente per tutti, e quindi saranno chiamati ad adempiere anche coloro che, come spesso accade, hanno usufruito di aiuti di ammontare ridicolo rispetto alle soglie previste dal Temporary Framework.
Ricordiamo, che le soglie di aiuto massimo sono così stabilite:
• per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021: 800.000 euro per impresa unica, oppure 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
• per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021: 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Si noti che l’ammontare massimo è stabilito per “impresa unica”, secondo le normative UE in materia di aiuti de minimis: in sostanza, quando tra le imprese intercorrono collegamenti tali da creare di fatto un’unica impresa, l’ammontare massimo di aiuti non è da considerarsi per ciascuna di esse, bensì per il totale degli aiuti usufruiti da tutti gli appartenenti a tale impresa unica.
Ben più rilevanti, invece, sono le soglie previste per la sezione 3.12:
• per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021; 3.000.000 di euro per impresa unica;
• per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 10.000.000 di euro per impresa unica.
Tuttavia, i massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.12 vengono concessi nel rispetto di condizioni decisamente più complesse da verificare,
Il contenuto dell’autocertificazione ed il termine di trasmissione saranno stabiliti da un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; tale provvedimento stabilirà anche le modalità di restituzione degli aiuti eccedenti, nel caso di superamento dei massimali, comprensivi degli interessi di recupero.