----

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO ALLUVIONI E TERREMOTI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

28 Mag 2024

Il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare ha rilanciato un tema delicato, ma essenziale, quello della necessità di stipulare polizze assicurative che coprano in tutto o in parte i danni prodotti da eventi catastrofali. Che siano terremoti o eventi di fragilità idrogeologica il governo sembra intenzionato a sollecitare l’iniziativa privata perché ciascuno debba mettere al riparo i propri beni, senza aspettare l’intervento dello Stato (che spende in media 3,5 miliardi l’anno per fare fronte alle emergenze dettate da piccole o grandi catastrofi).
I cambiamenti climatici in atto, con il conseguente aumento delle temperature medie annue, sono all’origine di un incremento della frequenza e dell’intensità di eventi atmosferici estremi (come gelate tardive, grandinate massive, ondate di calore con durate sempre più estese, incendi violenti ed estesi) a livello globale, che spesso sono la precondizione di una vera e propria catastrofe naturale, almeno dal punto di vista idrogeologico.
Secondo Ania (l’associazione delle compagnie di assicurazione) oltre l’80% delle abitazioni civili in Italia è esposto a rischi – alti o medio-alti – di natura sismica o idrogeologica. Insomma, le catastrofi naturali sono un orizzonte sempre più incombente per il nostro territorio. Nel dettaglio, questo 80% si compone di rischio terremoti (circa il 40% delle abitazioni è situato nelle zone a media o elevata pericolosità) e rischio frane e alluvioni (il 95% dei Comuni italiani occupa aree fragili dal punto di vista idrogeologico).

Ricordiamo altresì che l’ultima Legge di Bilancio ha già introdotto un obbligo assicurativo, che scatterà il 31/12/2024, a carico delle imprese per la copertura dei danni causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a beni come terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Lo stesso si applicherà a tutte le imprese italiane e a quelle estere con stabile organizzazione in Italia (fatta esclusione per le imprese agricole).
Ciò che dovrà essere obbligatoriamente oggetto di questo tipo di assicurazione saranno:
• i terreni e i fabbricati;
• gli impianti e i macchinari;
• le attrezzature industriali e commerciali.
L’eventuale mancata stipulazione della copertura assicurativa determinerà l’esclusione, per il soggetto non assicurato, dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario, a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e/o catastrofali.

LA POLIZZA PER I SINGOLI CITTADINI. MA QUANTO COSTA?
Per i privati cittadini l’’assicurazione contro i danni provocati da catastrofi naturali (“cat/nat”) è molto spesso una estensione della polizza incendio. In Italia sono poco più del 44% dell’intero patrimonio immobiliare le abitazioni civili coperte contro i rischi derivanti da incendio; ma solo il 5,3% sono quelle assicurate contro i rischi da catastrofi naturali.
Ma quanto costa una polizza contro i rischi catastrofali? Dipende da molti fattori:
• dal rischio sismico registrato nella zona in cui si abita;
• dalle condizioni dell’edificio;
• dall’esistenza o meno di una certificazione antisismica dell’immobile;
• dall’anno di costruzione del fabbricato.
La polizza copre tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate che sono stati causati da terremoto e alluvione, compresi quelli derivanti da incendio, fino all’esplosione o scoppio che sono diretta conseguenza di questi eventi. La garanzia a copertura dei danni derivanti da catastrofi come un terremoto, alluvioni e inondazioni può essere acquistata con polizza a sé stante o tramite un’appendice alla polizza globale fabbricato.
Generalmente, tale polizza assicura i danni materiali e diretti (compresi quelli da incendio e scoppio) subiti dall’immobile e/o dal contenuto (se assicurato) a causa di:
• terremoto;
• formazione di ruscelli a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche;
• fuoriuscita d’acqua dai bacini naturali o artificiali (anche se provocata da un terremoto o da una frana o smottamento del terreno).
Oltre al rimborso del capitale assicurato, sono normalmente incluse le coperture delle spese di:
• demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento delle macerie;
• pernottamento in albergo nel caso di inagibilità dell’abitazione;
• rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni contenuti nei locali.
Non tutti i fabbricati possono essere assicurati contro le cat/nat. Ad esempio, sono esclusi dalla garanzia
• quelli considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia,
• quelli non conformi alle norme tecniche di legge o ad eventuali disposizioni locali relative agli edifici in zona sismica o soggetti ad alluvioni alla data di costruzione degli stessi.
L’obbligo assicurativo sugli immobili oggetto di irregolarità edilizie ed urbanistiche solleva una serie di sfide e complessità nei rapporti tra locatori e conduttori alle quali potrà, eventualmente, darsi una più compiuta soluzione a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle previsioni in commento che, auspicabilmente, dovrebbero affrontare questo tema in maniera più specifica, fornendo orientamenti e disposizioni, anche procedurali, più di dettaglio a cui attenersi. In mancanza di tali chiarimenti, si potrebbe aprire la strada a controversie e incertezze legali, con potenziali impatti sul mercato immobiliare e sul settore assicurativo.

Iscrivi alla Newsletter