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OK ALL’UTILIZZO DEL “BONUS LOCAZIONE IMMOBILI” PER IL CANONE DI GIUGNO

 

24 Nov 2020

La Commissione UE ha recentemente autorizzato le misure di sostegno a favore delle imprese/lavoratori autonomi collegate con il c.d. “bonus locazione immobili” introdotte dal c.d. “Decreto Agosto”.

In particolare può essere considerato efficace, tra l’altro:

  • l’utilizzo del credito d’imposta riferito al canone del mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive);
  • l’aumento al 50% del credito d’imposta a favore delle strutture turistico ricettive in caso di affitto d’azienda;
  • l’estensione del bonus per le predette attività fino al 31.12.2020.

Per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, con l’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo:

nella misura del:

  • 60% del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
  • 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);

commisurato:

  • all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione/leasing (“operativo”)/concessione riferiti ai mesi di marzo/aprile/maggio;
  • all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;

a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).

 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL C.D. “DECRETO AGOSTO”

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore modificando il citato art. 28 ha previsto:

 

  • l’estensione del bonus in esame anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive);
  • l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali;
  • a favore delle imprese turistico-ricettive, che il credito d’imposta:

* in caso di affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.

* In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta  per entrambi i contratti;

* spetta fino al 31.12.2020.

 

N.B.

Come previsto dall’art. 77, comma 3, DL n. 104/2020 le predette novità sono subordinate all’autorizzazione dell’UE. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 13.10.2020, n. 466.

AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

A seguito delle recenti novità introdotte dal DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, per le quali il Legislatore non subordina l’efficacia all’autorizzazione UE, con l’Interrogazione parlamentare 17.11.2020, n. 5-05003 è stata posta la questione circa la necessità di attendere l’autorizzazione dell’UE per l’operatività delle predette novità introdotte dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

In sede di risposta alla citata Interrogazione parlamentare, in data 18.11.2020, è stato evidenziato che l’autorizzazione è stata assunta con la decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 7595 final.

Quindi a decorrere da tale data le novità sopra evidenziate possono ritenersi operative ed in particolare è utilizzabile il credito d’imposta relativo al pagamento del canone di locazione del mese di giugno 2020 (codice tributo “6920”).

 

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