La Commissione UE ha recentemente autorizzato le misure di sostegno a favore delle imprese/lavoratori autonomi collegate con il c.d. “bonus locazione immobili” introdotte dal c.d. “Decreto Agosto”.
In particolare può essere considerato efficace, tra l’altro:
Per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, con l’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo:
nella misura del:
commisurato:
a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).
NOVITÀ INTRODOTTE DAL C.D. “DECRETO AGOSTO”
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore modificando il citato art. 28 ha previsto:
* in caso di affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.
* In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
* spetta fino al 31.12.2020.
N.B.
Come previsto dall’art. 77, comma 3, DL n. 104/2020 le predette novità sono subordinate all’autorizzazione dell’UE. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 13.10.2020, n. 466.
AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE UE
A seguito delle recenti novità introdotte dal DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, per le quali il Legislatore non subordina l’efficacia all’autorizzazione UE, con l’Interrogazione parlamentare 17.11.2020, n. 5-05003 è stata posta la questione circa la necessità di attendere l’autorizzazione dell’UE per l’operatività delle predette novità introdotte dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
In sede di risposta alla citata Interrogazione parlamentare, in data 18.11.2020, è stato evidenziato che l’autorizzazione è stata assunta con la decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 7595 final.
Quindi a decorrere da tale data le novità sopra evidenziate possono ritenersi operative ed in particolare è utilizzabile il credito d’imposta relativo al pagamento del canone di locazione del mese di giugno 2020 (codice tributo “6920”).