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PATENTE EDILIZIA: CHIARIMENTI SU RSPP E DVR

 

16 Ott 2024

L’ispettorato del lavoro, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20.09.2024 n. 221 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 18.09.2024 contenente il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ha pubblicato una circolare di istruzioni operative e ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica per le richieste di chiarimenti.
Ricordiamo che per il rilascio della patente necessaria per operare nei cantieri edili sono necessari i seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
• formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
• documento unico di regolarità contributiva valido.
• documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
• certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
• designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).

Secondo i chiarimenti recentemente fornite in alcune faq il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

 

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