Ricordiamo che lo scorso 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 19/2024 che, tra le altre cose introduce misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prevede ad esempio
• maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e l’interoperabilità delle banche dati interessate;
• il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una “patente” a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida.
Per la definizione operativa dell’adempimento è stato pubblicato il 20 settembre il decreto ministeriale e il 23 settembre la circolare dell’ispettorato del lavoro, incaricato della gestione delle domande
La patente sarà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica INL di prossima emanazione. Durante il mese di ottobre si può inviare una PEC di autocertificazione dei requisiti per operare fino al 1 novembre.
Vediamo di seguito tutti i dettagli sulla patente per la sicurezza dei cantieri in edilizia.
1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti
L’articolo 19 interviene sull’articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi, a far data dal 1° ottobre 2024 ai fini dell’accesso ai cantieri edili del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Come detto, è in preparazione un decreto del Ministero del lavoro che dovrebbe dettagliare le modalità di richiesta e di rilascio della patente.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto (sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro, è comunque consentito lo svolgimento delle attività.
Le informazioni relative alla patente confluiranno in un’apposita sezione del Portale nazionale del Sommerso gestito dall’ispettorato .
Il decreto prevede tra l’altro che il sistema della patente a crediti possa essere ampliato ad altri settori.
2) Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008.
In particolare sono previste le seguenti decurtazioni:
Eventi:
per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I.
Punti tagliati:
10 crediti.
Eventi:
per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI.
Punti tagliati:
7 crediti.
Eventi:
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:
Punti tagliati:
5 crediti.
Eventi:
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore.
Punti tagliati:
20 crediti.
Eventi:
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente.
Punti tagliati:
15 crediti.
Eventi:
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni.
Punti tagliati:
10 crediti.
SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi di infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia:
• ai destinatari, e
• alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
entro 30 giorni dalla notifica.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione, da parte del soggetto titolare.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
3) Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste
L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta:
• il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
• l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di 6 mesi.
4) Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi e sanzioni committenti
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti.
b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
5) Patente sicurezza cantieri: le istruzioni per le domande e autocertificazioni
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto attuativo sulle modalità per l’ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, DM 132 del 18.9.2024 .
Tra le novità da segnalare rispetto al decreto istitutivo:
• possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell’azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri;
• il decreto prevede anche l’attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l’azienda risultante che conserva il punteggio più alto;
• sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l’ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
• I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.
Lunedì scorso, 23 settembre è stata pubblicata la circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
L’ispettorato precisa che è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, ad uno specifico indirizzo.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore, entro la medesima data, a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A partire dal 1° novembre p.v. sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, quindi non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.