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PEDAGOGISTI ED EDUCATORI: IN GAZZETTA LA LEGGE SU ALBI E ORDINE PROFESSIONALE DI PEDAGOGISTI ED EDUCATORI

30 Apr 2024

La scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 per l’istituzione di 2 nuovi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.
La nuova legge delinea requisiti specifici per l’iscrizione e l’istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l’iscrizioni saranno abilitanti.
Si attendono ora 2 decreti ministeriali di attuazione.

Pedagogisti
La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.
Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di 1 delle seguenti lauree:
• Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
• Laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
• Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
• Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93);
• Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999.
L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sarà abilitante per l’esercizio della professione di pedagogista.
Il DDl, inoltre, apre la possibilità di iscrizione all’albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l’accesso all’albo.
Presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati il pedagogista può svolgere compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Educatori Professionali Socio-pedagogici:
Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:
• Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
• Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri
• Per l’esercizio della professione di pedagogista e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’articolo 2 rilasciati da università italiane.
• Per l’esercizio della professione di educatore professionale sociopedagocico e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Albi e Ordine professioni educative: l’iter di attuazione
Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
Per l’attuazione completa il disegno di legge prevede come essenziale l’emissione di 2 decreti ministeriali:
1. Decreto del Ministro della Giustizia: Responsabile per l’istituzione formale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell’Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
2. Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l’iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.
Questi decreti sono attesi nei mesi successivi all’approvazione della legge e saranno determinanti per l’avvio effettivo delle attività degli albi e dell’Ordine professionale.

Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie
In sede di prima attuazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome,
• entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
• entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto provvederà agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.

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