No alle agevolazioni “prima casa” sull’acquisto di pertinenze che, al momento dell’atto, sono accatastate nella categoria D/10. Con la risposta 566/2021, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quando, e per quali immobili, si può usufruire dell’imposta di registro ridotta.
Agevolazioni prima casa e destinazione d’uso
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate dopo aver stipulato un preliminare di compravendita di una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.
I fabbricati sono classificati nelle categorie catastali A/3 e D/10 ma, essendo in condizioni di degrado, nell’atto di compravendita sarà dichiarato che, dopo aver ottenuto le autorizzazioni, gli immobili saranno demoliti e ricostruiti. Sarà cambiata la destinazione d’uso dei vecchi fabbricati, attualmente censiti nella categoria D/10, che verranno classificati nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Dato che questi immobili saranno pertinenze dell’abitazione principale, il contribuente ha chiesto se possono usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa (imposta di registro con aliquota al 2%).
Agevolazioni prima casa, conta la destinazione d’uso a inizio lavori
L’Agenzia ha ricordato che, per usufruire dell’agevolazione, devono ricorrere una serie di condizioni:
– l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilisca entro 18 mesi;
– nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere proprietario di un’altra abitazione nello stesso Comune;
– nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si applicano anche alle pertinenze dell’abitazione, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Le pertinenze possono essere acquistate anche con un atto separato, senza perdere l’agevolazione.
L’Agenzia ha sottolineato che l’elencazione delle categorie catastali delle pertinenze è tassativa, quindi l’agevolazione non può essere riconosciuta alle pertinenze che, al momento dell’acquisto, sono accatastate nella categoria D/10.
Non ha, invece, alcuna rilevanza il proposito progettuale dell’acquirente, neanche se espresso formalmente nell’atto di compravendita.