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PER LE IMPRESE COLPITE DAL CARO ENERGIA BOLLETTE A RATE: SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

22 Nov 2022

Proroga al 31 dicembre 2023 delle garanzie Sace per il rincaro dell’energia e gli effetti della guerra in Ucraina. Rateizzazione delle bollette per le aziende con fideiussione assicurativa contro-garantita dalla Sace fino al 90%. Ma solo a certe condizioni.
L’impresa che intende rateizzare le bollette non può distribuire i dividendi e si assume l’impegno di garantire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni fuori dalla Ue. Le novità sono contenute, nell’articolo 3 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. Decreto Aiuti-quater) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270. Ma andiamo con ordine.

Garanzia Sace
L’operazione di rateizzazione delle bollette avverrà sotto l’ombrello della garanzia statale: Sace Spa (società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, controllata dal MEF) potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo crediti e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, per effetto dell’inadempimento, da parte dell’imprese, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Sace svolgerà anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

Garanzia statale per i finanziamenti richiesti dai fornitori di energia
I fornitori, per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica prestata dalla stessa Sace, alle condizioni e nei termini definiti dal primo “decreto Aiuti” (articolo 15, del Dl n. 50/2022).
La garanzia è rilasciata a condizione che:
– l’impresa richiedente non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi;
– l’impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea.

Periodo di riferimento per la rateizzazione
Per contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Numero rate e inadempimento
La ripartizione rate è fissata a un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili con fideiussione assicurativa contro-garantita dalla Sace fino al 90%. In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto (in un’unica soluzione).

Presentazione istanza
Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza ai fornitori, con le modalità previste con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Entro un mese dalla ricezione dell’istanza, il fornitore di energia, a fronte di una fideiussione assicurativa fornita all’impresa, deve concedere al richiedente la rateizzazione comprendente:
– l’ammontare degli importi dovuti;
– l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato;
– le date di scadenza di ciascuna rata;
– la loro ripartizione, per un massimo di 36 rate mensili.

Attenzione!
Ricordiamo che l’importo rateizzabile è solo quello eccedente il valore tra il costo dei consumi effettuati tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e il costo medio dei consumi del 2021.

Piano di rateizzazione e fruizione dei crediti d’imposta
Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del Decreto aiuti quater: le 2 agevolazioni sono alternative.

 

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