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PIATTAFORME DIGITALI: CON DIRETTIVA UE OBBLIGATE A COMUNICARE I DATI DEI VENDITORI

29 Mar 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso, 25 marzo 2023, è stato pubblicato il D.Lgs di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare viene disciplinato lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all’articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 10, tra l’Agenzia delle Entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).
Si precisa che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all’articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).
Tra le altre, ricordiamo sinteticamente che la principale novità introdotta dal legislatore unionale con la direttiva 2021/514/UE del 22 marzo 2021 e contenuta nell’allegato alla legge europea 2021 prevede che:
• dal 1° gennaio 2023 le piattaforme digitali Ue devono comunicare agli Stati membri le informazioni:
– sui venditori che operano per loro tramite;
– che realizzano servizi di locazione di immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
• per le piattaforme non Ue, l’obbligo di comunicazione sarà valutato in relazione agli accordi che i singoli Stati membri concluderanno con le diverse giurisdizioni non Ue.
Tutti i dati acquisiti dagli Stati membri verranno trasmessi in automatico agli altri Stati Ue interessati in relazione alla residenza del venditore oggetto di comunicazione.

Gestori piattaforme e obblighi di comunicazione
Il Decreto specifica che, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
Per determinare se un venditore che è un’entità sia un venditore escluso il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
Per ciascun venditore che è un’entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) l’indirizzo principale;
c) l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio; d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell’attività;
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

 

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