Tra i professionisti impegnati nelle asseverazioni relative al Superbonus una delle modifiche normative più rilevanti, che ha suscitato le maggiori perplessità riguarda la disciplina delle polizze assicurative.
I primi dubbi sono sorti allorquando il D.L. n. 157/2021 (c.d. decreto antifrodi), i cui contenuti sono stati recepiti dalla Legge di Bilancio 2022, ha previsto per la prima volta l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi, e l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per gli interventi edilizi in grado di attribuire detrazioni di importo inferiore al 110%.
Subito dopo l’approvazione della novità si è a lungo dibattuto se per l’esecuzione dei predetti adempimenti, riguardanti i “bonus minori”, fosse sufficiente la polizza stipulata per la responsabilità professionale ovvero, in alternativa, se fosse obbligatoria una polizza analoga a quella prevista per il Superbonus. In questo caso, oltre ad una copertura adeguata al numero delle attestazioni e asseverazioni rilasciate, si prevedeva un massimale non inferiore a 500.000 euro.
Il D.L. n. 13/2022, intervenuto con l’intento di modificare il D.L. n. 4/2022, che a sua volta aveva limitato il beneficio fiscale consentendo una sola cessione del credito, ha modificato ancora una volta la disciplina delle polizze assicurative. L’operazione è avvenuta in prossimità della fine del mese di febbraio ponendo numerosi dubbi sulla possibilità di rilasciare le relative asseverazioni per i professionisti che intendevano utilizzare le “vecchie” polizze non adeguate alla novella normativa.
A distanza di qualche giorno dall’ultimo decreto-legge, entrato in vigore il 26 febbraio scorso, le compagnie di assicurazione iniziano a fornire le prime soluzioni. Al fine di comprendere la portata normativa dell’ultimo decreto è necessario iniziare l’analisi dalla nuova disposizione che, alla luce della modifica, così dispone: “I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.”
Un aspetto meritevole di un chiarimento, riguarda l’eventuale necessità di stipulare una singola polizza per ogni “cantiere”. I dubbi traggono origine da un’interpretazione letterale, in quanto si afferma testualmente che i soggetti stipulano una polizza per “ogni intervento”. Pertanto, sembrerebbe, che se il professionista debba asseverare la congruità dei costi per dieci cantieri, debba essere contestualmente in possesso di dieci polizze ad hoc.
In realtà l’interpretazione è eccessivamente rigida e può essere superata. Infatti, è sufficiente, che il professionista sia in possesso di una polizza, anche a “consumo”, con una copertura integrale degli importi da asseverare.
La disposizione fa letteralmente riferimento ad un “massimale pari agli importi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. Pertanto, anche laddove sia stata sottoscritta un’unica polizza, è essenziale, che sussista capienza rispetto all’importo oggetto di asseverazione e attestazione.
Secondo la precedente disposizione il massimale non poteva essere inferiore a 500.000 euro, ma doveva essere adeguato rispetto al numero delle asseverazioni. Non era quindi necessaria l’esatta corrispondenza. Ora, invece, in base alla novella deve sussistere perfetta corrispondenza. Ad esempio, se la polizza prevede una copertura pari a 700.000 euro e sono state rilasciate asseverazioni per un importo pari a 550.000 euro, sussiste una capienza residua per 150.000 euro. Il professionista non potrà quindi rilasciate asseverazioni e attestazioni per un importo superiore.