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Polizza rischi catastrofali: la Legge Quadro su ricostruzioni post calamità prevede un anticipo dei danni per le imprese assicurate con polizza catastrofale: i dettagli

 

08 Apr 2025

E’ entrata in vigore la scorsa settimana la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamità che all’art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Come già anticipato il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.

1) Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l’art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l’immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
La richiesta è inviata all’impresa assicurativa, all’indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall’evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L’impresa assicurativa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonchè la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro 5 giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali é stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l’impresa assicurativa liquida all’avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilito, l’impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Sono fatte salve le cause di nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l’impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l’invio della denuncia di sinistro.

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