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POLIZZE RISCHI CATASTROFALI IMPRESE: IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DEFINISCE IL PERIMETRO DEL NUOVO OBBLIGO PER LE IMPRESE

10 Dic 2024

Il Collegato Fiscale Decreto Legge n 155/2024 in conversione in legge contiene una norma esplicativa del nuovo obbligo per le imprese sulle polizze rischi catastrofali introdotto dalla scorsa legge di bilancio.
Ricordiamo che il decreto attuativo di questa novità è stato recentemente approvato dal MIMIT ed è atteso in GU.
Nel frattempo nel Collegato Fiscale arriva una norma che precisa il perimetro di applicazioni di questo obbligo.

1) Polizze rischi catastrofali imprese: precisazioni dal Collegato Fiscale
L’articolo 1-bis, comma 2, introdotto in sede referente, specifica che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze, stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia, per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Il dossier al Collegato fiscale specifica che questo articolo si riferisce alle polizze assicurative disciplinate dalla Legge di Bilancio per il 2024.
Ricordiamo che, secondo l’ultima Legge di Bilancio l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50% degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024).

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