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POLIZZE VITA: IN ARRIVO IL FONDO DI GARANZIA

09 Gen 2024

Tra le novità previste dalla Legge di bilancio 2024 vi è l’istituzione del Fondo di garanzia polizze vita.
In particolare, l’articolo 1, commi 113-122, modificato durante l’esame in Senato, interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2005 Codice delle assicurazioni private – CAP inserendo, nell’ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita (comma 113).
Sono tenute ad aderire:
1) le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro;
2) le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente.
Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,4% dell’importo delle riserve tecniche (livello-obiettivo da raggiungere gradualmente entro il 31 dicembre 2035).
Con riferimento all’ammontare dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, che rappresenteranno almeno i 4/5 della contribuzione annuale complessiva, viene previsto che gli stessi siano proporzionati all’ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese.
La quota rimanente è rappresentata dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati.

Fondo di garanzia polizze vita: finalità
Il Fondo interviene effettuando pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti.
Inoltre, se previsto dallo statuto, il Fondo può effettuare interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi ovvero intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se il costo di tali interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, dovrebbe sostenere per l’esecuzione delle prestazioni protette in caso di liquidazione.
Il Fondo rimborsa le prestazioni protette entro l’importo massimo di 100.000 euro a ciascun avente diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 274-septies con riferimento a taluni prodotti assicurativi per i quali non opera il limite.
Il Fondo deve disporre di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività ed effettuare con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi.
L’IVASS approva lo statuto del Fondo, vigila sul rispetto della disciplina in esame, può emanare disposizioni attuative della stessa e informa senza indugio il Fondo se rileva che un’impresa aderente presenta criticità tali da poterne determinare l’attivazione.
La mancata adesione al Fondo, o l’esclusione da esso, comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o la cancellazione dal RUI.
Decorsi 24 mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti obbligati ad aderire possono costituire e aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo in esame.
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentita l’IVASS, è prevista la nomina di un collegio promotore composto da 3 persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l’assemblea istitutiva del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, che dovrà procedere alla nomina di un comitato di gestione provvisorio.

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