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PONTEGGI DI FACCIATA: LE INDICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

16 Feb 2022

L’art. 131 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso il fabbricante debba chiedere l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, con il Testo Unico viene introdotto anche il “concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale”, autorizzazione che è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

E proprio per poter analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi l’Inail ha realizzato il documento dal titolo “I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”.

Il documento, che opera un confronto tra i vari requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione e nelle norme tecniche europee, ci permette anche di ricordare quanto indicato nella normativa vigente in materia di ponteggi fissi con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ponteggi: idoneità delle opere e autorizzazione alla costruzione e impiego
Il documento Inail riprende integralmente molti articoli del Testo Unico.

Ad esempio con riferimento all’articolo 112 (Idoneità delle opere provvisionali) in cui si indica che le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; devono poi essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro e prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’Allegato XIX.

Torniamo a soffermarci sull’articolo 131 (Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego) che disciplina la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non. E che richiede per ciascun tipo di ponteggio una autorizzazione alla costruzione ed all’impiego che, come indicato in premessa, è soggetta a rinnovo ogni dieci anni (comma 5 dell’articolo) per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

A questo proposito il documento ricorda la Circolare n. 29 del 27/08/2010 e il quesito contenuto: “In riferimento all’articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per ‘L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico’”?

Questa la risposta: “la validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio”.
Si ricorda poi che “l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale”.

Sul tema interviene anche la Circolare n. 10 del 28/05/2018.

La Circolare ribadisce che per poter dare concreta attuazione alla disposizione del comma 5 dell’articolo 131, si rende “necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”. Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico”.
Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro “consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche, necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico. Pertanto, questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5”.

Si indica poi che “nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti”.

Ponteggi: progetto del ponteggio e libretto di autorizzazione
Ci soffermiamo, infine, sull’articolo 133 (Progetto) in cui si indica che “i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a. calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b. disegno esecutivo”.
e da progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, “deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione”.

Riprendiamo, infine, ulteriori indicazioni dalla Circolare n. 29 del 27/08/2010 che riporta “quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Il secondo quesito chiede: “Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale”?

Nella risposta si indica che “il comma 6, dell’articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che ‘chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132’ dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1, dell’articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che ‘nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanze, copia della documentazione di cui al comma 6, dell’articolo 131’ del decreto di che trattasi, “e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)’”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che riporta nel dettaglio il contenuto di tutti gli articoli e allegati del D.Lgs. 81/2008 che riguardano i ponteggi.

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