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PREMI SPECIALI E AGRICOLTURA INAIL: ECCO LA RIDUZIONE 2022

29 Mar 2022

Venerdì scorso il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) n. 1/2022 che fissa l’aliquota di riduzione applicabile per il 2022, pari al 15,27%,
• ai premi speciali Inail e
• ai contributi assicurativi agricoli riscossi in forma unificata dall’INPS.
Il decreto ricorda che la riduzione interessa esclusivamente i settori e le gestioni per cui il procedimento di revisione tariffaria introdotto dalla legge 147/2013, e attuato con il decreto 27.2.2019, non sia stato ancora completato dall’Inail.
In effetti ad oggi sono state aggiornate le tariffe relative ai settori “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, e ai premi speciali unitari per titolari soci e familiari coadiuvanti del titolare delle aziende artigiane.
Quindi la citata riduzione si applica ancora alle seguenti categorie:
– premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del D.p.r. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori);
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;
– contributi assicurativi della gestione agricoltura (D.p.r. n. 1124/1965), riscossi in forma unificata dall’Inps.
Per il dettaglio dell’applicazione operativa si attende come di consueto la circolare INAIL.
Si ricorda che i beneficiari sono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e sulla base della data di inizio dell’attività aziendale.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta indipendentemente dall’andamento, previa presentazione di una domanda.
Attenzione va posta al fatto che le riduzioni citate sono applicabili solo per i datori di lavoro che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori.

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