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PREMIO ASSICURATIVO RISCHI CALAMITOSI: LA DETRAIBILITÀ IN DICHIARAZIONE

30 Mag 2023

Lunedì scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti al quesito di un contribuente che chiedeva se un soggetto beneficiario della detrazione al 19% delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per rischi legati ad eventi calamitosi su immobile di proprietà, possa ugualmente ugualmente fruirne quando l’immobile viene donato al proprio figlio.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che, sono detraibili al 19% le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze e chiarito che, essendo l’agevolazione riferibile al bene e non alla persona, la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa.
Pertanto la risposta al quesito specifica l’agenzia è affermativa e al contempo ricorda anche i limiti di detraibilità.
La detrazione spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro.
Al superamento di tale limite, decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Viene inoltre specificato che la spesa deve essere sostenuta:
• con versamento bancario o postale,
• o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Si ricorda, infine, che l’agevolazione spetta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e che in caso di polizze “multirischio” la detrazione può essere riconosciuta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

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