Il Ministero del Lavoro, tramite interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza ha fornito la corretta interpretazione dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021.
Il quesito, sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4, riguardava la figura del “preposto” nei contratti di appalto o subappalto.
I principali quesiti posti alla commissione sono:
1. Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l’attività è svolta da 2 lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
2. Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
3. Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore.
Con l’interpello 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell’aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative (vedi ultimo paragrafo)
1) Preposto sicurezza: obbligo di istituzione e ruolo
La Commissione nel documento ribadisce che:
• i ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto;
• ildatore di lavoro non può fungere da preposto se non come “extrema ratio”, ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa;
• e l’attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto;
• il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito.
L’interpello precisa che “proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi”.
In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.
2) Preposto sicurezza sul lavoro i compiti in dettaglio
Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
I suoi compiti si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali:
1. il preposto deve vigilare che i lavoratori seguano le normative in materia di salute e sicurezza, incluse le direttive aziendali. Questo include il controllo sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei mezzi di protezione collettiva.
2. Se il preposto rileva comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, deve intervenire per correggerli. Questo può significare fornire indicazioni ai lavoratori e, se necessario, interrompere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, così come altre condizioni pericolose riscontrate durante il lavoro. Questo comprende sia difetti tecnici sia situazioni operative rischiose.
4. Formazione e informazione: Il preposto, pur non avendo la responsabilità diretta della formazione dei lavoratori (che è un obbligo del datore di lavoro), deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro.
5. Sospensione dell’attività: In casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza, il preposto ha l’autorità di interrompere le attività dei lavoratori, in particolare quando ci sono rischi per la salute o la sicurezza. Questa misura deve essere seguita da una comunicazione tempestiva ai superiori.
6. Coordinamento tra lavoratori: Se in un’azienda vi sono più preposti, è loro compito coordinarsi e garantire che le disposizioni di sicurezza siano applicate in maniera uniforme e integrata tra i vari settori o gruppi di lavoro.
La Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell’aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto.
In particolare ha ribadito quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato.
In attesa di tale provvedimento l’obbligo di formazione resta fermo alla cadenza quinquennale “con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.