La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una risoluzione a fornire un’importante precisazione in materia di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione.
Il documento interviene su un caso concreto sollevato mediante istanza di interpello, offrendo indicazioni interpretative utili ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR.
Il contribuente istante ha illustrato la sua situazione, nella quale l’iscrizione alla previdenza complementare è avvenuta, ad opera dei genitori, già nel 2009, quando egli era ancora minorenne.
Essendo il soggetto fiscalmente a carico dei genitori fino al 2018, i contributi versati alla forma pensionistica complementare sono stati dedotti proprio dai familiari.
L’interessato ha intrapreso la propria attività lavorativa solo a partire dal 2019, versando autonomamente contributi al fondo pensione e iniziando a dedurre le relative somme in sede di dichiarazione dei redditi.
Negli anni successivi (dal 2019 al 2023) ha continuato a contribuire in prima persona alla stessa forma di previdenza complementare, maturando così il primo quinquennio di partecipazione “attiva”. Nel 2021 ha inoltre trasferito il montante maturato in un fondo negoziale, mantenendo la continuità della posizione previdenziale.
Alla luce di tale ricostruzione, l’istante ha chiesto se i 5 anni rilevanti per determinare il cosiddetto “ulteriore plafond di deducibilità” previsto per i lavoratori di prima occupazione decorressero dall’anno d’imposta di inizio della propria carriera lavorativa (ossia il 2019), piuttosto che dal 2009, anno della prima iscrizione formale al fondo previdenziale.
Il decreto legislativo n. 252 del 2005 attraverso l’articolo 8 ha stabilito una disciplina di favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Tali soggetti, infatti, hanno la possibilità – nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare – di dedurre ulteriori contributi eccedenti il limite ordinario annuo di 5.164,57 euro, nei limiti di un ammontare massimo annuo di 2.582,29 euro, fino a concorrenza della differenza positiva tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente dedotto nei primi 5 anni.
Tale beneficio ha l’obiettivo di incentivare la previdenza complementare tra i giovani lavoratori, favorendo un recupero della deduzione non fruita nei primi anni di contribuzione, in cui le capacità reddituali possono essere limitate.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per applicare correttamente la norma occorre verificare congiuntamente 2 condizioni:
1. il contribuente deve essere qualificabile come “lavoratore di prima occupazione” (ovvero non titolare di alcuna posizione contributiva presso forme obbligatorie al 31 dicembre 2006).
2. Deve risultare iscritto ad una forma pensionistica complementare nel periodo in cui sussiste la prima occupazione.
Nel caso analizzato, l’Agenzia ha richiamato i chiarimenti forniti con la circolare n. 70/E del 2007 e con successive risposte ad interpello, evidenziando che il quinquennio utile per maturare l’ulteriore plafond deducibile decorre dal momento in cui il lavoratore inizia a contribuire alla previdenza complementare in costanza del rapporto di prima occupazione.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate quindi ha confermato che il contribuente, pur essendo formalmente iscritto alla previdenza complementare sin dal 2009 per iniziativa dei genitori, ha acquisito lo status di lavoratore di prima occupazione solo nel 2019, quando ha iniziato a versare personalmente i contributi e a dedurli dal proprio reddito complessivo. È a partire da tale anno, quindi, che va conteggiato il quinquennio di riferimento per l’accumulo dell’ulteriore plafond di deducibilità.
La Risoluzione chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo di tale plafond, non rilevano i contributi versati e dedotti dai genitori negli anni in cui l’istante era fiscalmente a loro carico. Tali versamenti, infatti, non possono essere considerati ai fini della determinazione del diritto alla deduzione aggiuntiva, poiché effettuati in un periodo in cui non risultava integrata la condizione di “lavoratore di prima occupazione”.
Di conseguenza, l’interessato potrà utilizzare, a partire dall’anno 2024 e per i successivi 20 anni, l’ulteriore plafond di deducibilità maturato nel quinquennio 2019-2023, nei limiti previsti dalla normativa (massimo 2.582,29 euro annui, oltre al limite ordinario di 5.164,57 euro).