L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta a fornire chiarimenti sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.
In particolare in merito al requisito dell’incremento del 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l’impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.
Nel caso soggetto a quesito la società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d’imposta, un’impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.
Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell’agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l’agenzia sottolinea come le disposizioni che regolano l’agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ”il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’…, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI¬GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al … per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” (misura modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).
Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ”media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI¬GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)”.
Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
• alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI¬GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
• al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alla luce di quanto appena descritto, l’Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.