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PROCEDURE DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI MATERNITÀ: CHIARIMENTI DALL’INL

19 Ott 2021

L’INL, interpellato sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum (D.Lgs n. 151/2001), ha ribadito che:
• l’astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’INL e che
• i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto, ciò poiché, anche in tale ipotesi, trova applicazione il principio secondo cui i giorni antecedenti la data del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto.

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