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PRONTI GLI INDIRIZZI OPERATIVI DI CONTROLLO E “COMPLIANCE” PERSONE FISICHE

22 Giu 2022

L’Amministrazione finanziaria tramite la circolare n. 21/E del 20/06/2022 ha reso noti gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività di controllo previste per il 2022, toccando diversi temi sulle problematiche in ambito fiscale facenti capo ai contribuenti che saranno oggetto delle verifiche nell’anno. La circolare (di oltre 60 pagine) ha in particolare esaminato le c.d. attività di promozione della “compliance”, tramite le quali gli operatori vengono stimolati a porre in essere tutte le misure necessarie per regolarizzare gli errori che hanno commesso, e che sono noti all’autorità fiscale grazie all’incrocio dei dati in suo possesso.

Partendo dalle persone fisiche, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha riportto come sia infatti previsto l’invio a tali soggetti delle “lettere di compliance”, proprio al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi, ponendo rimedio ad eventuali errori od omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. 472/1997), ottenendo così la riduzione delle sanzioni applicabili in funzione del tempo trascorso dalla commissione delle irregolarità. I contribuenti destinatari delle comunicazioni sono le persone fisiche per le quali risulta – sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia – un’anomalia riguardante una o più categorie reddituali.
Viene poi riferito come, sempre nel corso del 2022, saranno elaborate ulteriori comunicazioni per ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione all’anno di imposta 2021: tali comunicazioni saranno presumibilmente inviate nel mese di gennaio 2023 alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso delle Entrate, risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i quali non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021, in particolare in presenza di più certificazioni uniche non conguagliate; si ricorda infatti che, in presenza di redditi di lavoro dipendente presso un unico datore di lavoro (una sola CU) non sussiste l’obbligo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti saranno quindi invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto per l’originario adempimento dichiarativo, anche per quest’anno fissato al giorno 30 del mese di novembre – beneficiando, come sopra riportato, della riduzione di sanzioni, sia per la presentazione della dichiarazione sia per i relativi versamenti delle imposte dovute (Normativa e prassi sul trattamento sanzionatorio delle dichiarazioni omesse – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)).
La stessa cosa vale per i contribuenti che non risultano aver correttamente ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW – si veda in proposito Regolarizzazione errori quadro RW e lettere di compliance modello Redditi 2019 – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)), ovvero che non risultino aver dichiarato i redditi di capitale certificati dal flusso di dati pervenuti nell’ambito dello scambio automatico internazionale di informazioni, sulla base del “Common Reporting Standard” (CRS).
Destinatari di specifiche comunicazioni saranno poi anche i contribuenti che risultano non aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti nell’ambito dello scambio automatico previsto dalla Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE).
Da ultimo, viste le (note) difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente, ad utilizzare il canale CIVIS o gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail – PEC) per l’invio della documentazione in loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in Ufficio, sempre previo appuntamento.
Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale forniranno comunque la consueta assistenza ai contribuenti, rispetto al contenuto delle comunicazioni e alle modalità per correggere gli errori riscontrati nella dichiarazione presentata, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a giustificare l’anomalia segnalata.

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