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PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI SUGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE.
Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani

22 Feb 2022

Vi informiamo che le recenti modifiche normative approvate dalla Camera dei Deputati al c.d. Decreto Milleproroghe hanno introdotto l’art. 3-septies, che ha prorogato al 1° gennaio 2023 il termine in materia di obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
L’emendamento in parola è frutto dell’attività della Confederazione, congiuntamente alle altre associazioni di categoria maggiormente rappresentative per ottenere un ulteriore rinvio del regime sanzionatorio in materia di obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche, pur mantenendo inalterato l’obbligo di comunicazione.
Più nel dettaglio il provvedimento prevede la proroga di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2023 – della sospensione delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Si ricorda che le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.
La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre escluse dall’obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

 

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