Per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica Popolare ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate da quest’ultima, la scorsa settimana la Commissione Ue ha dato il via libera alla proroga delle garanzie SACE fino al 31 dicembre 2022.
Il 20 luglio l’Abi (Associazione bancaria Italiana) ha diramato una circolare alle banche contenente l’operatività del plafond da 10 miliardi di euro.
Si ricorda che con l’articolo 15 del Decreto Aiuti (dl n. 50/2022) sono state disciplinate le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE.
Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, o nella Repubblica Ucraina, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Le garanzie SACE hanno una durata di 6 anni, con un pre-ammortamento non superiore a 36 mesi.
L’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi o al 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento.
La garanzia può arrivare al 90% del finanziamento, ma in questo caso viene previsto un concorso paritetico tra garante e garantito in caso di perdite per mancato rimborso del finanziamento.
La garanzia al 90% è prevista per le imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e fino a 5 mila dipendenti in Italia.
La percentuale del finanziamento scende all’80% per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi ma entro 5 miliardi. Le realtà produttive con fatturati superiori a 5 miliardi possono fruire di una garanzia massima del 70%.
Sono previste deroghe solo per le PMI, con prestiti fino a 6 anni, sono previste commissioni al rilascio delle garanzie di 25 punti base il primo anno che raddoppiano tra il secondo e il terzo, per arrivare a 100 punti base al quarto.
La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile ma deve essere comunque conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.