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PROROGA OPZIONE DONNA 2021 LE ISTRUZIONI INPS

26 Gen 2021

Pubblicato dall’INPS il messaggio n. 217 del 19.1.2021 con le istruzioni aggiornate sulla domanda di accesso a pensione con il regime speciale sperimentale Opzione donna prorogato ancora per un anno dalla recente Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020.

Si tratta della possibilità di pensione anticipata a

  • 58 anni per le lavoratrici dipendenti e
  • 59 anni per le lavoratrici autonome,

mentre le regole ordinarie richiederebbero il perfezionamento di

  • almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica per la pensione anticipata, oppure
  • almeno 20 anni di contributi e un’età anagrafica pari a 67 anni per la pensione di vecchiaia.

Sono interessate le lavoratrici sia del settore pubblico che privato, purché in possesso di 35 anni di contributi versati. Il metodo di calcolo dell’assegno pensionistico è interamente contributivo.

Nel messaggio l’istituto comunica che la procedura telematica è stata aggiornata quindi è possibile presentare le domande. Inoltre ricorda che per questo trattamento pensionistico si applicano specifiche disposizioni in materia di decorrenza già previste dalla norma istitutiva (cd. finestre mobili di 12 o 18 mesi).

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore:

  • al 1° febbraio 2021 per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
  • al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria,
  • per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistico rispettivamente decorre dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Viene sottolineato inoltre che il trattamento pensionistico per le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile e anche dopo la scadenza della proroga del regime sperimentale.

Le modalità di presentazione delle domande restano quelle già illustrate nelle circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.

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