La Circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 27 dicembre 2021 detta nuove scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli.
Questo in sintesi il suo contenuto.
Incidenza della proroga dello stato di emergenza sulla proroga della validità delle patenti
L’art. 1, c. 1, del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
In ambito automotive consegue che:
• tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, fino al 29 giugno 2022;
• la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda risulti essere stata presentata nell’intervallo cronologico tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza (quindi, entro il 31 marzo 2022), può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
2) Patenti ancora da conseguire, scadute e da rinnovare
Per l’effetto, in ordine alle abilitazioni alla guida ancora da conseguire:
• esame teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento della patente di guida nel 2020 può svolgere la prova teorica entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 12 mesi (e non più entro 6 mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda;
• fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022) sempreché non risultino essere stati già rinnovati nella validità;
• riporto dell’esame di teoria: ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Per l’effetto, i candidati che ne vantano il titolo, il cui “foglio rosa” riporta la data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, prorogata al 29 giugno 2022 (ai sensi dell’art. 103, c. 2 e 2-sexies, d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni), a decorrere dal 30 giugno 2022 hanno a disposizione due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
Patenti scadute e patenti da rinnovare
In ambito di abilitazioni alla guida già conseguite, tuttavia scadute o da rinnovare, operano le seguenti scadenze:
• per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra la data del 31 gennaio 2020 e quella del 31 marzo 2022, sono valide fino al 29 giugno 2022;
al fine di circolare negli altri Stati membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:
• tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020: sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale;
• tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020: sono valide fino al 1° luglio 2021;
• tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021: sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.
3) Carta di qualificazione del conducente
In merito alla CQC, previo coordinamento delle varie disposizioni normative interne ed europee vigenti, ivi analiticamente riportate, la Circolare chiarisce che:
• ai fini della circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, nonché
• ai fini della circolazione sull’intero territorio nazionale italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un differente Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio,
la validità degli stessi documenti (CQC) risulta così prorogata:
• scadenza originaria 1° febbraio 2020 –31 maggio 2020: la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria;
• scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020: la scadenza è prorogata al 1° luglio 2021;
• scadenza originaria 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021: la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.
4) Proroga non operativa per la funzione di documento di riconoscimento
Le proroghe contemplate dalla Circolare afferiscono al documento quale patente di guida, e non come documento di riconoscimento.
5) Revisione dei veicoli
Quanto alla revisione dei veicoli, la Circolare del 27 dicembre contempla le seguenti scadenze:
• i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (quali, ad esempio, autovetture, autobus, autocaravan), N (come camion e autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021, possono circolare fino ai 10 mesi successivi la scadenza normale (e ciò in virtù dell’art. 5 del Regolamento UE 2021/267);
• per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021, i veicoli di categoria L (quali moto, ciclomotori, minicar), nonché O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non sono state disposte proroghe.