È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2022, contenente la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.
La norma, che entrerà in vigore il 29 giugno 2022, modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), inserendo il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori.
La Regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri.
Oltre alla Regola tecnica verticale appena pubblicata, si può continuare ad utilizzare il DM 16 maggio 1987, che è stato modificato dal DM 25 gennaio 2019 sui condomìni.
La novità alla Regola tecnica verticale deve essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv, la stessa cita espressamente la regola tecnica sulle chiusure d’ambito, cioè il DM 30 marzo 2022, che entrerà in vigore il 7 luglio. Le due norme devono quindi essere applicate insieme.
La norma contraddistingue gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli edifici sono inoltre raggruppati in base alla quota massima dei piani.
Il testo individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, operatività antincendio e sistemi tecnologici.
All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, c’è un paragrafo sulle misure preventive, che tra le varie procedure per evitare gli incendi pone l’attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento termico e acustico.