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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

 

02 Ott 2024

Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del D.LGS 135/2024.
In particolare le nuove norme prevedono l’inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l’11 ottobre 2024.

1) Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l’11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: “NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI”
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti:
• l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
• l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
• le informazioni da fornire all’autorità competente;
• le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
• l’accesso alle zone di rischio;
• le misure igieniche e di protezione individuale;
• l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
• la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
• la conservazione della documentazione.

2) Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l’impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti.
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l’inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.

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