La Commissione Europea accoglie con favore l’adozione di nuove norme per limitare i gas fluorurati e le sostanze che riducono lo strato di ozono.
È stato pubblicato il tanto atteso nuovo Regolamento Fgas (UE) 2024/573 in GUUE del 7 febbraio 2024.
Il regolamento (UE) 2024/573 del parlamento europeo e del consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
Lo stesso è già attuativo da lunedì scorso 11/03/2024 in quanto per diventare legge in ogni Stato dell’Unione europea non necessita di decreti nazionali attuativi, se non nelle sezioni dove viene espressamente richiesto. Si è comunque in attesa di un decreto nazionale nei prossimi mesi per dare indicazioni ancora più chiare su formazione, certificazione e banca dati.
Il nuovo Regolamento è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050; si prefigge di raggiungere l’obiettivo entro il 2050 di eliminare ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.
Esso mira a:
• eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050:
• ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015;
• limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario;
• ridurre le emissioni di gas fluorurati e ODS dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione
• escludere dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
Infine, il Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare, ove possibile, i loro investimenti verso alternative rispettose del clima.
Il regolamento:
• prevede disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
• obbliga a nuove condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
• detta nuove condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
• impone nuovi limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
• regolamenta nuove norme in materia di comunicazione.
Si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze e ai prodotti e alle apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Nonostante il regolamento 2024/573 sia già in vigore l’articolo 12 sulla Etichettatura dei prodotti e apparecchiature e l’articolo 17, paragrafo 5 (in materia di assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.