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REGIME FORFETTARIO: RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI CHE PORTANO ALLA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO O NELL’ANNO SUCCESSIVO

05 Dic 2023

Requisito fondamentale per poter accedere, ma anche rimanere, nel regime forfettario è quello di non superare la soglia di 85000 euro di ricavi o compensi.
Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti che danno diritto all’adesione al regime rilevano gli incassi e non le fatture emesse.
Il superamento del sopracitato limite comporta la perdita del regime a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto.
Rileviamo, tuttavia, che la Legge di Bilancio 197/2022, ha previsto già da quest’anno, per i contribuenti che percepiscono ricavi o compensi in misura superiore a 100.000 euro, la fuoriuscita in corso d’anno.
L’uscita dal regime forfettario in corso d’anno comporta, l’assoggettamento a tassazione Irpef ordinaria di tutti i ricavi/compensi de’’anno e l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
Non è chiaro, in tal caso, come vada applicata l’Iva.
Per quanto riguarda le ritenute invece, sempre in caso di fuoriuscita dal regime forfettario in corso d’anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse sono applicabili al momento della corresponsione e non in modo retroattivo. Per lo stesso motivo, per le “operazioni passive” il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituti d’imposta.

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