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REGISTRATORE TELEMATICO: UN RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI DEL 2021

26 Gen 2021

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Tale obbligo è decorso:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 €;
  • dal 1° gennaio 2021 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 €.

Dal 1.1.2021 i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 € risultano obbligati a:

  • memorizzare elettronicamente
  • e a trasmettere telematicamente

i dati dei corrispettivi giornalieri.

Tali soggetti devono documentare (art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell’art. 2 D.lgs. 127/2015) le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata).

Così come avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di € 77,47 senza che sia applicata l’Iva).

Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Da tale data risulta terminato il c.d. “periodo transitorio”, di conseguenza essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni: la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni cioè, rispettivamente, al:

  • 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro;
  • chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio (articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015).

Le sanzioni sono escluse:

  • fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,
  • fino al 31 dicembre 2020 per gli altri;

se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi e dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione.

Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.

Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.

Un’altra novità che decorre dal 2021 è l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Una serie di provvedimenti hanno portato alla proroga di tale obbligo dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021; nella proroga è compreso anche l’adeguamento dei Registratori Telematici.

Ciò comporta la necessità di procedere con l’aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l’invio telematico dei dati avvenga:

  • nel rispetto delle nuove disposizioni,
  • in base a quanto disposto dalla ver. 7.0 del tracciato telematico.

Si specifica che fino al 31 marzo 2021 sarà quindi possibile trasmettere i dati utilizzando la precedente versione 6.0.

 

E’ stato adeguato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

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