In merito alla procedura di reso merce, qualora sia stato consegnato al cliente un buono acquisto per futuri acquisti, si ritiene che all’atto della cessione del nuovo prodotto il contribuente abbia facoltà di emettere due scontrini:
Ciò è quanto ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 167 del 5 giugno 2020.
Il quesito è stato esposto da un commerciante al dettaglio che desiderava conoscere la corretta procedura per la sostituzione della merce acquistata dai propri clienti che non si ritengono soddisfatti dall’acquisto.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la procedura di reso corretta da adottare è la seguente:
L’Agenzia ha inoltre specificato che la procedura sopra indicata è analoga nel caso in cui venga effettuato un nuovo cambio della merce acquistata (reso del reso) richiamando tuttavia nel nuovo documento quello emesso al momento del cambio precedente.
Si fa presente che il caso esaminato dall’Agenzia riguarda l’emissione di un buono multiuso e cioè non limitato all’acquisto di beni analoghi. Con riferimento a questa tipologia di buoni, l’Agenzia ha specificato che, al momento della loro emissione, non vi è certezza della disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni a cui gli stessi danno diritto. Da ciò deriva che l’emissione di questi buoni non anticipa il momento di effettuazione della cessione dei beni e quindi della certificazione dei corrispettivi. Per questa ragione l’esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale al momento della consegna del buono.