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RICHIESTA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 PER I SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS: E’ TUTTO PRONTO

07 Set 2021

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, l’art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:
• soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali); con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
NB Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL. Il Ministero del Lavoro/MEF, con il Decreto 17.5.2021 ha individuato le modalità attuative dell’esonero. L’INPS nell’ambito della Circolare 6.8.2021, n. 124, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito a tale esonero con riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS. Recentemente, lo stesso Istituto con il Messaggio 20.8.2021, n. 2909, ha definito che è ora possibile presentare, in via telematica, l’apposita domanda di esonero da parte dei predetti soggetti (artigiani/commercianti iscritti all’IVS e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS).

SOGGETTI INTERESSATI
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto 17.5.2021, l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000, è riconosciuto ai soggetti iscritti alle Gestioni AGO (artigiani/commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Sono ammessi all’agevolazione anche i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati. Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero:
• svolga l’attività in più studi professionali/società, il requisito deve essere verificato con riguardo allo studio/società nel quale l’attività è esercitata in maniera prevalente;
• svolga l’attività in forma individuale e contemporaneamente partecipi in studi professionali/società, il requisito va verificato soltanto con riguardo all’attività individuale.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo anche i medici/infermieri/altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo/co.co.co. per l’emergenza COVID-19.
NB Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali, sono esclusi dal beneficio poiché il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.
L’esonero:
• va richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria;
• non spetta, fatta eccezione per i medici/infermieri/altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo/co.co.co. per l’emergenza COVID-19:
– in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015. Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l’esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato;
– ai titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità di cui all’art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
L’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa altresì che:
• i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante il periodo dell’esonero (2021);
• sono incompatibili con l’agevolazione in esame:
– gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e l’assegno di esodo di cui all’art. 4, Legge n. 92/2012;
– l’indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/96;
– gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
– le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale).

CONDIZIONI RICHIESTE
Al fine di usufruire dell’agevolazione (fatta eccezione per i medici/infermieri/altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo/co.co.co. per l’emergenza COVID-19) è richiesta la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
• riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;
• reddito 2019 derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000.
• Come precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 124, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti e per i lavoratori autonomi in agricoltura i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale. Il riferimento alla rilevanza della verifica della situazione del titolare della posizione aziendale dovrebbe riflettersi sull’esonero o meno anche del collaboratore in presenza di un’impresa familiare.

INIZIO ATTIVITÀ NEL 2020
Come stabilito dal citato DM 17.5.2021, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, l’esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi). Nella citata Circolare n. 124 l’Istituto precisa che:
• l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31.12.2020 e che risultano iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero all’1.1.2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale;
• l’esonero non spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività dal 2021.

CONTRIBUTI OGGETTO DELL’ESONERO
L’esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate/acconti con scadenza entro il 31.12.2021.
Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti, l’esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021). Sul punto l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che pertanto non sono oggetto di esonero:
• la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021;
• gli importi di competenza di annualità pregresse.
L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel “nucleo” aziendale all’1.1.2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare l’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000.
NB Per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021. In particolare, l’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l’esonero per:
• i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;
• i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%. Sono esclusi, pertanto, i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato/pensione.
Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato/pensione l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che da diritto all’esonero.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Per beneficiare dell’esenzione in esame, oltre al possesso della regolarità contributiva, è richiesto il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.

LIMITE MASSIMO ESONERO CONTRIBUTIVO
L’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000 annui. L’ammontare dell’esonero contributivo destinato ai soggetti in esame è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.500 milioni. In caso di superamento di tale soglia, l’agevolazione viene ridotta in misura proporzionale in base al numero dei beneficiari. L’INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che in caso di rapporto di lavoro subordinato/pensione, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza tra i periodi di attività autonoma che dà diritto all’esonero ed i periodi di prestazioni di lavoro subordinato/pensione. In tal caso sarà riproporzionato l’importo dell’esonero.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ESONERO
In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, DM 17.5.2021 il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, entro il 30.9.2021, di un’apposita domanda, a pena di decadenza. La domanda va presentata telematicamente tramite il Cassetto fiscale utilizzando specifici percorsi.
Preme evidenziare che il predetto termine di presentazione interessa anche i medici/infermieri/altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza.

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