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RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP PER CHI INVESTE NEL WELFARE AZIENDALE ANCHE PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 1° GENNAIO 2022.
Riceviamo e trasmettiamo dalla Regione Friuli Venezia Giulia

22 Nov 2022

E’ stato coordinato, con le modifiche introdotte con Legge di assestamento del bilancio 2022-2024, il Regolamento recante criteri per fruire della riduzione IRAP in parola.
Con D.P.Reg. 176/Pres. dd 4 novembre 2022 è stato emanato il Regolamento che modifica il vigente Regolamento n. 195/2019 con cui sono fissati i criteri e le modalità per l’applicazione della riduzione dell’aliquota IRAP a favore delle imprese che sostengono oneri per l’arricchimento del benessere organizzativo contrattuale dei propri dipendenti.
Tale modifica si è resa necessaria in quanto la Legge di assestamento al bilancio regionale 2022-2024 (L.R. 5 agosto 2022 n. 13 ed in particolare l’articolo 12, commi 6 e ss.) ha modificato il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 24/2019, istitutiva della agevolazione in parola, al fine di prorogare all’esercizio in corso al 1° gennaio 2022 l’applicazione della riduzione di aliquota Irap così come era stata disciplinata per le annualità 2020 e 2021.
In particolare, la disciplina dettata dal comma 5 dell’art. 12 della Legge regionale 24/2019 (Legge di stabilità 2020), che per effetto della recente modifica oggi si estende anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, oltre che ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, riconosce l’agevolazione anche nel caso di applicazione o sottoscrizione di contratti collettivi nazionali oltre a quelli territoriali ed aziendali. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 12, prevede, sempre con riferimento ai suddetti periodi di imposta, che per le ipotesi in cui per gli imprenditori non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell’agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività.

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