Anche per l’anno 2024 è stata confermata, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
Ieri l’INPS ha pubblicato le istruzioni e il modello aggiornati per l’applicazione relativa al 2024.
Ricordiamo che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
• nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
• nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
• nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Sono escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
• per i lavoratori a tempo parziale, e
• per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d’orario.
ATTENZIONE: Non è più applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
1. regolarità contributiva attestata dal Durc,
2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Il termine per le domande è fissato al 15 FEBBRAIO 2025.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422/815544.