A seguito della proroga disposta dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione della domanda per fare richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione deve essere effettuata entro il 6 ottobre 2021. Hanno diritto al contributo i locatori – sia persone fisiche non titolari di partita IVA, che persone fisiche o soggetti diversi titolari di partita IVA – di case affittate come abitazione principale in Comuni ad alta tensione abitativa, che hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. Sono ammessi al beneficio non solo i contratti in regime ordinario, ma anche quelli in regime di cedolare secca. Attenzione alle condizioni richieste per ottenere il contributo.
Attenzione alle condizioni richieste per ottenere il contributo.
Requisiti per fare domanda
Il contributo previsto dall’art. 9 quater della legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (l. n. 176/2020) è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.
Ciò comporta che danno diritto al beneficio solo le rinegoziazioni con data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Escluse quindi tutte le riduzioni accordate prima di tale data.
La riduzione accordata è libera: la norma, infatti, non prevede nessuna limitazione.
La domanda può essere presentata solo nel caso in cui l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Un’altra condizione richiesta per beneficiare del contributo è che l’immobile sia adibito a uso abitativo. Si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:
– L1 locazione di immobile ad uso abitativo;
– L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo;
– L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).
Sono ricompresi anche i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69 o registrazione telematica).
È necessario, inoltre, che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del conduttore: è definita tale l’abitazione in cui il conduttore dimora abitualmente. Ciò risulta dalla residenza anagrafica.
Il bonus viene riconosciuto solo per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Il contratto per cui si richiede il contributo, quindi, alla data del 29 ottobre 2020 non deve risultare cessato e deve avere una decorrenza (data iniziale) della locazione anteriore al 30 ottobre 2020.
Comunicazione delle rinegoziazioni
Ai fini della domanda di contributo, le rinegoziazioni stipulate devono essere già state comunicate all’Agenzia delle Entrate o dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2021.
Per la comunicazione delle rinegoziazioni, sono previste 3 diverse modalità.
Contributo
L’importo del contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
Si tratta di un contributo teorico. Infatti, il contributo che sarà effettivamente erogato dall’Agenzia delle Entrate dipenderà dalle rinegoziazioni effettivamente comunicate entro il 31 dicembre 2021 e, se le risorse stanziate per il contributo sono inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti in base alle istanze presentate, mediante riparto proporzionale dei fondi stanziati.
Come fare domanda
Il locatore che vuole accedere al contributo deve presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica.
Per compilare e trasmettere l’istanza, è possibile avvalersi anche di un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale.
Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato nel 2022. L’Agenzia delle Entrate, infatti, per le istanze che hanno ottenuto la ricevuta di presa in carico, dopo il 31 dicembre 2021, effettuerà una seconda elaborazione, raffrontando i dati indicati rispetto alla situazione dei contratti di locazione e relative rinegoziazioni comunicate all’Agenzia e risultanti quindi al sistema dell’Anagrafe Tributaria. Procederà poi a totalizzare i contributi a fondo perduto rideterminati e, se tale importo complessivo sarà inferiore ai fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro, fisserà la percentuale effettiva di erogazione in base al rapporto tra il totale dei contributi richiesti e i fondi stanziati.