L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Anche quest’anno il modello si è aggiornato e quindi è necessario verificare se gli interventi svolti ricadono ancora.
Il modello nuovo ha introdotto alcune novità rispetto al precedente.
Le novità riguardano:
con l’intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.
È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Modalità di accesso al beneficio
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo 2 tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello. La classificazione degli interventi nelle 2 tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.
E’ necessario raccogliere la documentazione probante da allegare alla domanda.
A cosa serve
L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, in % in base al n. di dipendenti, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica sul sito Inail entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. E’ necessario allegare contestualmente alla presentazione la documentazione probante.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
– applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
– inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
– il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
Percentuale di riduzione
Lavoratori-anno:
fino a 10.
Riduzione:
28%
Lavoratori-anno:
da 11 a 50
Riduzione:
18%
Lavoratori-anno:
da 51 a 200
Riduzione:
10%
Lavoratori-anno:
Oltre 200
Riduzione:
5%
A chi rivolgersi
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona di Sonego Sergio e/o Disnan Valentina.
Si allega alla presente il modello con una guida Inail sulle variazioni introdotte. Si ricorda che a seguito di questa richiesta l’INAIL può effettuare controlli sulla documentazione presentata e/o dichiarata.