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RIDUZIONE TASSO INAIL MODELLO OT23 (SOSTITUISCE EX OT24) – OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE  NUOVO MODULO 2021

10 Giu 2020

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Anche quest’anno il modello si è aggiornato e quindi è necessario verificare se gli interventi svolti ricadono ancora tra quelli ricompresi. Tale operazione si rende necessaria anche alla luce del fatto che alcuni di essi rispetto all’anno scorso sono stati esclusi. Si consiglia di raccogliere la documentazione probante da allegare alla domanda.

 

A cosa serve

L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, in % in base al n. di dipendenti, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

 

Chi può beneficiarne

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

 

Come ottenere la riduzione

La domanda deve essere inoltrata     esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. E’ necessario allegare contestualmente alla presentazione la documentazione probante.

 

Applicazione della riduzione

La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

Requisiti

Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

 

Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
  • il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

 

A chi rivolgersi

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona dell’Ing. Sonego Sergio raggiungibile contattando il n. 0422 815 544 e selezionando l’interno n. 3.

 

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